info@fondazionepapirio.org
·
Lun - Ven 09:00-20:00

Statuto

ARTICOLO 1

Denominazione e sede

E’ costituita ai sensi dell’articolo 14 del codice civile, una Fondazione denominata “FONDAZIONE LUCIO PAPIRIO PER GLI STUDI ECONOMICI E GIURIDICI DEL CREDITO”.

La Fondazione ha sede in Roma (RM).

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l’ubicazione della sede legale nell’ambito del territorio del Comune in cui la stessa è situata con propria delibera assunta a maggioritaria senza che ciò costituisca modifica dello statuto.

Esso può altresì istituire sedi secondarie o operative, sia nella Regione Lazio che in altre Regioni, in tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica ed apartitica e si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di formazione e di divulgazione scientifica nei confronti di operatori qualificati del settore economico e giuridico, della materia dell’analisi macroeconomica, finanziaria e di struttura del credito, con particolare riferimento ai finanziamenti generati dal sistema creditizio alle imprese ed ai consumatori, tanto nella fase di svolgimento fisiologico del rapporto, quanto in quella cosiddetta a sofferenza (cosiddetti non performing loans ed unlikely to pay). Scopo precipuo della Fondazione è di promuovere la diffusione della cultura del credito sostenibile, sia tra gli operatori giuridici e finanziari, sia tra i professionisti ed i consumatori.

ARTICOLO 3

Attività

Al fine di realizzare i propri scopi, come indicati al precedente articolo 2, la Fondazione intrattiene rapporti con le istituzioni accademiche e scientifiche nazionali ed internazionali, con gli ordini professionali, con gli enti anche di tipo non associativo la cui attività sia rilevante nelle materie di interesse della Fondazione, nonché con le istituzioni governative e giurisdizionali.

Essa potrà:

– patrocinare, promuovere e organizzare convegni, seminari, corsi di studio e di alta formazione o simili, attinenti ai propri fini istituzionali;

– sviluppare la diffusione e l’implementazione di attività tecniche, culturali, formative in ambiente web (software dedicati, portali e siti, attività partecipative e crowdsourcing eccetera);

– realizzare e attuare attività formative e didattiche, workshop e seminari specialistici, ricerche sia in ambito culturale, sia tecnico, artigianale, scientifico, anche relativamente alla gestione e alla cura dei beni culturali (e delle istituzioni ad essi connesse);

– curare o comunque patrocinare la realizzazione e la pubblicazione, in qualunque forma, sia cartacea che telematica o multimediale, di opere scientifiche, monografie, volumi, collane, riviste o altre pubblicazioni periodiche ad eccezione della stampa quotidiana ed altresì di prodotti informatici attinenti alle attività succitate, nonché la diffusione degli stessi;

– organizzare, progettare e realizzare attività formative e didattiche, seminari, convegni, workshop a contenuto didattico divulgativo;

– curare la formazione di biblioteche informatiche e telematiche, lo sviluppo di funzioni avanzate di gestione, ricerca e consultazione di archivi digitali, la conservazione sostitutiva di documentazione e archivi cartacei;

– ideare e organizzare la diffusione e la distribuzione di materiale tecnico, divulgativo e conoscitivo, di contenuto e carattere culturale su qualsiasi supporto cartaceo o multimediale;

– curare, allestire, organizzare attività di carattere temporaneo o permanente quali iniziative ed eventi culturali, mostre, manifestazioni e rassegne anche interdisciplinari, finalizzate alla diffusione della scienza, della tecnica, della cultura, delle arti, dei mezzi di comunicazione e diffusione;

– organizzare, direttamente o indirettamente, corsi di approfondimento culturale e professionale;

– istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituti universitari e di ricerca, Fondazioni, Enti e Istituzioni aventi attività e scopi attinenti e in armonia con gli scopi della Fondazione;

– gestire ed organizzare librerie, ambiti espositivi, mostre, convegni e altre eventuali tipologie di strutture connesse agli scopi della Fondazione;

– praticare ogni attività, iniziativa o intervento finalizzati al perseguimento degli scopi e obiettivi di cui sopra.

Al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse connesse, la Fondazione può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, economica e finanziaria, nonché tutti gli atti e operazioni ritenuti necessari e/o opportuni.

La Fondazione può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più adeguato accordo con altri enti o istituzioni, ed essere destinataria di beni di altre fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall’articolo 31 del codice civile.

Per il perseguimento dei propri obiettivi la Fondazione, fermo restando l’assenza dello scopo di lucro alla base della propria operatività, potrà esercitare attività di impresa con criteri di economicità nei settori della

– vendita degli spazi pubblicitari sulle testate telematiche, multimediali o cartacee dalla stessa patrocinate;

– concessione o altra forma di sfruttamento commerciale dei diritti di privativa intellettuale sui contenuti scientifici dalla stessa prodotti o divulgati, sia direttamente mediante i propri organi scientifici, sia indirettamente mediante acquisto effettuato da terzi;

ed al medesimo fine, la stessa potrà

– riscuotere quote di iscrizione per la partecipazione agli eventi dalla stessa organizzati, quali, seminari, conventions o workshops.

Con specifico riferimento a quanto sopra, peraltro, la Fondazione,       

– promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;

– promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità;

– promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini;

– promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;

– assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti di legge.

Non è consentito alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali.

ARTICOLO 4

Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione ammonta ad Euro

 

ed è costituito dal Fondo di Dotazione costituito dai fondatori, in sede di costituzione della stessa, come descritti nell’atto costitutivo e dai successivi incrementi del fondo iniziale che a qualunque titolo la stessa otterrà nel corso della sua durata.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, anche eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

ARTICOLO 5

Entrate

Per l’adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

– fondo iniziale di dotazione patrimoniale apportato dai fondatori;

– redditi derivanti dal patrimonio di cui all’articolo 3 dello statuto;

– redditi derivanti dalle attività di pubblicazione e formazione di cui all’articolo 2 dello statuto, ivi conclusa la vendita di spazi pubblicitari;

– contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all’incremento del fondo di dotazione patrimoniale;

– entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

ARTICOLO 6

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

–  il Presidente della Fondazione;

–  il Consiglio Direttivo;

– il Comitato Scientifico;

–  i Comitati Esecutivi (facoltativi);

– il Collegio dei Revisori legali (facoltativo).

I componenti degli organi della Fondazione devono essere scelti fra i cittadini italiani di specchiata moralità ed indiscussa levatura morale, dotati del pieno godimento dei diritti politici ed a carico dei quali non siano state disposte limitazioni della capacità giuridica o di agire.

Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile in materia di società per azioni ovvero che siano stati dichiarati falliti, interdetti, inabilitati ovvero che siano stati condannati con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per fatti dolosi, salvi gli effetti della riabilitazione.

ARTICOLO 7

Consiglio Direttivo

Fermi restando gli eventuali limiti di composizione imposti dalla legge, il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 2 (due) a un numero massimo di 9 (nove) componenti, compreso il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi. Essi scadono con l’insediamento del nuovo Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati di comune intesa dai fondatori e dagli altri soggetti che nei due anni precedenti hanno erogato contributi ed elargizioni, ai sensi dell’articolo 5, in misura non inferiore ad euro diecimila annui. I primi componenti del Consiglio Direttivo possono essere nominati nell’atto costitutivo.

Non sussiste incompatibilità fra il ruolo di componente del Consiglio Direttivo e quello di legale rappresentate di un fondatore o di altri soggetti indicati nel comma precedente.

In caso di cessazione dalla carica, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, ovvero della maggioranza degli stessi, i soggetti di cui al secondo comma provvederanno di comune accordo alla sostituzione.

La mancata nomina dei componenti del Consiglio Direttivo in misura inferiore al minimo previsto è causa di scioglimento della Fondazione.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione. Il Consiglio Direttivo cura l’amministrazione del patrimonio della Fondazione e la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, provvede: a) alla predisposizione e l’approvazione del bilancio consuntivo; b) all’elezione tra i suoi membri del Presidente della Fondazione; c) alla nomina e alla revoca dei componenti del Comitato Scientifico e del suo Presidentee all’adozione dell’eventuale delibera con cui viene disposto il rimborso dei costi di trasferta effettivamente sostenuti; d) alla nomina di procuratori generali e speciali per determinati atti o categorie di atti, con quelle attribuzioni e retribuzioni che richiederà il caso; e) alla deliberazione in merito allo scioglimento della Fondazione; f) alla modifica dello Statuto della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la Sede della Fondazione o altro luogo idoneo indicato dal Presidente ogni qualvolta lo ritengano opportuno quest’ultimo o la maggioranza dei componenti.

In ogni caso il Consiglio Direttivo dovrà in ogni caso riunirsi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio.

La convocazione è effettuata dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno 10 (dieci) giorni liberi prima della data fissata, ovvero tramite telefax ed e-mail inoltrati almeno 8 (otto) giorni prima della data stessa. In caso di utilizzo di un mezzo diverso dalla lettera raccomandata la comunicazione è valida se vi è conferma di ricezione espressa da parte del destinatario ovvero di conferma di ricezione attraverso mezzi informatici cui sia normativamente attribuita eguale funzione e si intende perfezionata alla data in cui risulta avvenuta la ricezione. La convocazione deve indicare luogo e ora della riunione e contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Le adunanze del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente .

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono comunque valide ove siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente . Per le delibere relative alle modifiche dello scioglimento della Fondazione, occorre il voto favorevole unanime di tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina, per ciascuna seduta, un segretario verbalizzante, che può essere anche uno dei consiglieri o lo stesso Presidente. Le decisioni devono essere verbalizzate in apposito registro conservato a cura del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio.

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni al Presidente del Consiglio Direttivo, designato ai sensi del successivo articolo 8 o anche a uno o più suoi membri.

ARTICOLO 8

Presidente della Fondazione

Il Consiglio Direttivo designa a maggioranza tra i componenti il proprio Presidente, il quale assume altresì la veste e le funzioni di Presidente della Fondazione ai fini della rappresentanza esterna dell’Ente.
Il primo Presidente viene designato dai fondatori in sede di perfezionamento dell’atto costitutivo.
La carica di Presidente della Fondazione dura tre anni e può essere rinnovata.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; lo stesso, su delibera del Consiglio Direttivo ed in rappresentanza della Fondazione, sottoscrive e pone in essere specifici atti.
Il Presidente può attribuire procure speciali per singoli atti o per categorie di atti, se il compimento degli stessi costituisce oggetto di delibera del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario o opportuno; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento adeguato riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo.
Il Presidente può partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico pur non avendo diritto di voto, esprime pareri, indicazioni e suggerimenti.
Il Consiglio Direttivo può designare un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 9

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è costituito da esperti e collaboratori scientifici nominati e revocati dal Consiglio Direttivo e nel numero stabilito da quest’ultimo.

Il Comitato scientifico è presieduto da un Presidente. Possono essere altresì nominati uno o più Presidenti onorari. Alla loro nomina provvede il Consiglio Direttivo.

La carica di componente del Comitato Scientifico è compatibile con le altre cariche e, in particolare, con quella di componente del Consiglio Direttivo. La nomina del Comitato Direttivo deve essere, in questo ultimo caso, assunta con l’astensione dell’interessato.

Il Comitato Scientifico si riunisce presso la Sede della Fondazione o altro luogo idoneo indicato dal suo Presidente su convocazione dello stesso.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per la convocazione ed il funzionamento del Consiglio Direttivo. In alternativa, il Presidente può consultare il Comitato Scientifico anche tramite e-mail circolare, o strumenti informatici di comunicazione che consentono il contemporaneo interpello di tutti i componenti (quali ad esempio, una messageria gestita a mezzo di “chat telematica”, un “gruppo di WhatsApp” eccetera), assegnando agli stessi un termine entro il quale esprimere il voto o parere.

Il Comitato Scientifico agisce in piena autonomia rispetto al Consiglio Direttivo, elabora le linee guida dell’attività scientifiche della Fondazione, seleziona le attività più opportune per il raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 2, ne progetta il contenuto e ne segue lo sviluppo; il Comitato Scientifico identifica e propone al Consiglio Direttivo programmi di lavoro e ricerca; segue lo sviluppo dei progetti stessi; elabora i programmi di convegni, mostre, corsi, seminari e simili; esamina preventivamente, con parere non vincolante, gli elaborati destinati alla pubblicazione o alla divulgazione in genere ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo che coinvolgono il nome della Fondazione; assiste e offre consulenza al Comitato Direttivo in ordine ad ogni questione tecnico-scientifica afferente gli interessi della Fondazione che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno portare alla sua attenzione.

Le attività programmate dal Comitato Scientifico che implicano un impegno di spesa devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo per l’approvazione.

Gli incarichi di componente, Presidente e Presidente onorario del Comitato scientifico sono gratuiti. Il Comitato direttivo può autorizzare il rimborso dei costi di trasferta effettivamente sostenuti per la partecipazione alle riunioni.

L’accettazione della nomina a componente o Presidente del Comitato Scientifico non implica l’instaurazione di alcun rapporto di carattere continuativo con la Fondazione e non determina l’assunzione di alcun obbligo di effettiva partecipazione alle riunioni e alle attività del Comitato medesimo. Stante i criteri di nomina e i princìpi cui si ispira la Fondazione, l’attività di componente o Presidente del Comitato Scientifico costituiscono libera manifestazione del pensiero e della scienza.

ARTICOLO 10

Comitati esecutivi

Il Comitato scientifico può costituire uno o più Comitati esecutivi, cui vengono affidati compiti specifici nell’ambito delle attività della Fondazione.

I componenti dei Comitati esecutivi sono designati dal Comitato scientifico e degli stessi possono far parte anche i componenti del Comitato scientifico.

Ogni Comitato esecutivo è coordinato da un responsabile, il quale partecipa alle riunioni del Comitato scientifico anche qualora non ne faccia parte.

Ai Comitati esecutivi e ai loro componenti si applicano, in quanto compatibili, le regole previste per il Comitato scientifico e i suoi componenti.

ARTICOLO 11

Esclusione

Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo, dal Comitato Scientifico e dai Comitati esecutivi:

– il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

– l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione ovvero atti moralmente disdicevoli o abietti;

– l’aver riportato condanne definitive per illeciti di rilevanza penale per fatti dolosi, indipendentemente dalla natura della pena o della sanzione comminate;

– il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità di cui alle precedenti statuizioni.

L’esclusione del componente è deliberata dall’organo di appartenenza a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

ARTICOLO 12

Libro dei Verbali

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti a cura del Segretario su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
I verbali dell’Organo di Controllo devono essere trascritti a cura del Revisore Unico o del Presidente del Collegio dei Revisori su un apposito registro.

ARTICOLO 13

Bilancio

L’esercizio della Fondazione decorre dal giorno 1° gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo procede alla predisposizione ed all’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente entro il mese di marzo di ciascun anno.
Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio.
Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo dovrà approntare ed approvare il bilancio preventivo per l’esercizio successivo.

ARTICOLO 14

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento perseguano scopi analoghi o affini.

ARTICOLO 15

Estinzione

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato, senza limitazione di durata.

La Fondazione si scioglie con delibera del Consiglio Direttivo quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi o per le altre cause di cui all’articolo 27 del codice civile.

Nel caso di scioglimento, il patrimonio di cui la Fondazione è dotata sarà devoluto, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, ad altro ente o ad altri enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti eventuali organismi di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso si addivenisse, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è destinato all’assegnazione di borse di studio e o formazione, al finanziamento di attività culturali o scientifiche con erogazione di Fondi a finalità vincolata, o a Fondazioni o altri enti non profit aventi medesime finalità.

ARTICOLO 16

Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.